Lo statuto dell'associazione
- Art.1 -
(Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Liber Arte” con sede nel Comune di Padova.
- Art.2 -
(Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispira le sue scelte ai valori ed ai principi contenuti nella Costituzione Italiana e nelle leggi ordinarie dello Stato in tema di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed in particolar modo del patrimonio documentario/archivistico e bibliografico diffondendo la cultura attraverso le nuove tecnologie digitali.
- L’associazione di promozione sociale opera al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio documentario culturale nazionale nonché della tecnologia utilizzata per salvaguardarlo e valorizzarlo, e quindi:
- organizza riunioni, seminari, dibattiti, convegni, redige e diffonde studi tramite pubblicazioni digitali, web ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- promuove ed organizza corsi di formazione professionale quali attività marginali volte al perseguimento degli scopi sociali;
- promuove ed organizza ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura del patrimonio documentario/archivistico e bibliografico;
- assume tutte le iniziative e svolge tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
- ART. 3 -
(Soci)
- Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Ci sono tre categorie di soci:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
- sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
- ART. 4 -
(Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- Le spese sostenute dai soci dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- ART. 5 -
(Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
- ART. 6 -
(Organi sociali)
- Gli organi dell’associazioni sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario.
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
- ART. 7 -
(Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
- ART. 8 -
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- ART. 9 -
(Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
- ART. 10 -
(Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
- ART. 11 -
(Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- ART. 12 -
(Presidente)
Il Presidente resta in carica tre anni e ha legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- ART. 13 -
(Segretario)
L’associazione è affiancata, per le funzioni amministrative, da un segretario il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita relazione per l’assemblea degli aderenti.
Il segretario resta in carica quanto il direttivo.
- ART. 14 -
(Risorse economiche)
- Le risorse economiche del’organizzazione sono costituite da:
- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
- All’atto dell’iscrizione all’associazione è previsto il versamento da parte del futuro socio richiedente di una quota associativa annualmente stabilita.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- ART. 15 -
(Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
- ART. 16 -
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
- ART. 17 -
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.